La tassazione dei redditi e delle trasferte
Quando parliamo di tassazione dei redditi da lavoro dipendente, ci riferiamo a quanto disciplinato dalla Legge Italiana nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che all’art. 51 ci dice che:
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Quindi sembrerebbe che qualsiasi importo corrisposto dal datore di lavoro al dipendente debba essere assoggettato a tassazione. Ma in realtà non è così per quanto riguarda la tassazione dei rimborsi spese di trasferta. Infatti, la normativa ammette che vi siano somme percepite dal lavoratore che non devono costituire un reddito tassabile in quanto tali somme hanno natura “restitutoria” di spese sostenute ed anticipate dal contribuente per conto del datore di lavoro e da questi successivamente reintegrate.
La logica del nostro legislatore appare ragionevole e di facile comprensione: se un dipendente sostiene dei costi di viaggio, di vitto o di alloggio perché il datore di lavoro gli ha chiesto di svolgere l’attività lavorativa fuori sede, pare giusto che, nel momento in cui lo stesso datore di lavoro restituisce i soldi spesi al proprio dipendente, quest’ultimo non debba essere penalizzato in alcun modo. Il dipendente non ha realizzato nessun guadagno (anzi, al contrario, ha anche anticipato denaro proprio alla sua azienda) e deve solo ricevere la restituzione di quanto speso, senza incorrere in ulteriori oneri o tasse.
Tuttavia, dato che la pratica dei rimborsi spese potrebbe prestarsi a comportamenti di potenziale evasione da parte dei contribuenti, la Legge disciplina in modo preciso e puntuale ciò che può essere considerato rimborso spese esente da tassazione in capo al dipendente.
5 cose da sapere sui rimborsi spese esenti
Per capire le regole fiscali che si devono applicare ai rimborsi spese per determinarne l’esenzione dai redditi da lavoro dipendente, occorre tenere presente 5 concetti:

Buongiorno. Grazie per l’articolo.
Vorrei sapere come può essere gestito il rimborso casa-lavoro, facendo riferimento ai criteri di determinazione ACI.
In particolare se c’è un limite di rimborso oltre il quale il rimborso è soggetto a tassazione.
Grazie
A. Rossi
Gentile Andrea,
il rimborso chilometrico per il tragitto casa-lavoro, se riconosciuto dall’azienda, non è considerabile una trasferta ed è interamente tassato in capo al dipendente. Anche nei casi in cui il dipendente va in trasferta partendo dalla propria abitazione, se la distanza è superiore al tragitto sede di lavoro – trasferta, l’eccedenza deve essere tassata (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 92E del 2015).